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C..r. Puglia 13.03.18
FILE TYPE: Video
Revision
Speaker : PRESIDENTE.
Buongiorno a tutti. Prego i consiglieri di prendere posto.
Sono in Aula le alunne e gli alunni del liceo scientifico “Marconi” di Foggia. Sono gli studenti della 4a F, una classe impegnata in un bel progetto di monitoraggio del sito archeologico ad Ascoli Satriano, sono i resti di una villa di età tardo romana, danneggiati nel settembre scorso da un grave incendio doloso. Sono accompagnati dalle professoresse Di Foggia e Cibelli. È un percorso formativo che intende anche avvicinare i giovani ai valori civici e alle Istituzioni.
Grazie per la vostra presenza e il vostro impegno. Buon ritorno a Foggia.
Diamo per approvati i verbali della seduta precedente.
Hanno chiesto congedo Mennea e Santorsola.
Alla V Commissione sono state assegnate la proposta di legge a firma del consigliere Pendinelli “Istituzione del Sistema Informativo dell’Edilizia Sismica della Puglia” e la proposta di legge a firma dei consiglieri Laricchia e Barone “Modifiche e integrazioni alla legge n. 13”.
Sono pervenute, inoltre, le seguenti interrogazioni:
- Trevisi (interrogazione a risposta scritta) “Impianto di proprietà della società SITOWER, ubicata nella frazione di Merine nel Comune di Lizzanello”; Barone, Laricchia: “IPAB Masselli San Severo”.
Mozioni: Trevisi, Casili “Impegno della Giunta regionale ad introdurre il riconoscimento in maniera trasparente”; Trevisi “Introduzione del fattore di pressione di scarico del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti”; Casili “Studio di germoplasma locale”; Casili “Censimento riconoscimento habitat ai sensi della Direttiva 9243 della Comunità europea”; Casili, Trevisi “Censimento riconoscimento habitat naturali”; Laricchia, Barone ed altri “Introduzione del Piano delle aree all’articolo 38”; Laricchia, Bozzetti, Di Bari “Impegno della Regione a procedere con azioni di responsabilità nei confronti del Presidente e del Direttore generale dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.”.
Passiamo all’ordine del giorno.
Informo il Consiglio che la Conferenza dei Presidenti ha ordinato i lavori di oggi decidendo di sviluppare i punti nn. 1), 2), 3), 6) e 8).
Sul punto n. 1), però, c’è una novità.
La parola all’assessore Leo Sebastiano.
Speaker : LEO, assessore alla formazione e al lavoro.
Grazie, Presidente. Io chiedo di ritirare il primo punto all’ordine del giorno in quanto, a seguito di approfondimenti con sindacati e consiglieri, abbiamo deciso di approfondire l’argomento e quindi ritirare il punto e riportare il disegno di legge in Commissione per avere un oggetto un po’ più ampio e più organico, concordato anche con il Presidente della VI Commissione e con il consigliere Santorsola, che oggi è assente.
Grazie.
Speaker : PRESIDENTE.
Bene. Prima di procedere agli articolati di legge, così superiamo questo adempimento, vi propongo di passare al punto n. 9).
Si tratta della risoluzione legata a tutti gli sviluppi dei fondi europei, approvati da tutti.
Con una votazione approviamo questa risoluzione, che ha una esigenza immediata di applicazione. Chi è d’accordo con la risoluzione al punto n. 9)? Votiamo per alzata di mano.
La risoluzione è approvata credo all’unanimità.
Passiamo adesso al punto n. 2)
La parola al Presidente Pentassuglia.
Speaker : PENTASSUGLIA, relatore.
Signor Presidente, colleghi consiglieri, con la legge regionale n. 36/2016 la Regione Puglia, in attuazione della direttiva del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prestazione energetica nell’edilizia e nel rispetto dei princìpi fondamentali, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, al fine di favorire la riduzione dei consumi energetici nel settore edilizio; istituisce il catasto regionale degli impianti termici, il catasto regionale degli attestati di prestazione energetica; fissa i princìpi per lo svolgimento delle attività di controllo sul funzionamento degli impianti termici e sugli attestati di prestazione energetica degli edifici.
L’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 36/2016 prevede che la Regione Puglia individua nelle Province le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza. Così pure l’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 36/2016 prevede che i controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica sono svolti dalle autorità competenti, di cui all’articolo 2.
Al momento dell’entrata in vigore della legge operava già la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province e sulle unioni e fusioni di Comuni) che all’articolo 1, comma 44, prevede quanto segue: “A valere sulle risorse proprie e trasferite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno, alla Città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle Province e quelle attribuite alla Città metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle Province, ai sensi dei commi dal numero 85 al 97 del presente articolo”.
L’articolo 1, comma 85, della citata legge prevede che le Province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente per gli aspetti di competenza; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale; autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale; raccolta ed elaborazione di dati; assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; gestione dell’edilizia scolastica; controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
Alla luce di quanto sopra, occorre procedere a rettifica della legge regionale n. 36 relativamente alla definizione delle autorità competenti, fornendo univoca interpretazione agli articoli 2, commi 1 e 10, chiarendo che, in virtù della succitata legge n. 56/2014 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni) le funzioni di autorità competente debbono essere considerate nel caso di specie assegnate sia alle Province che alla Città metropolitana di Bari.
Pertanto, occorre proporre la sostituzione del primo periodo del comma 1 dell’articolato con quanto di seguito indicato: “La Regione Puglia individua nelle Province e nella Città metropolitana di Bari le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza”.
L’articolo 4 (Controlli di efficienza energetica e segno identificativo bollino verde) stabilisce, al comma 7, quanto segue: “A partire dal 1° gennaio 2018, l’acquisizione dei bollini da parte dei manutentori deve avvenire in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale. L’acquisto online dei bollini potrà avvenire anche a mezzo delle associazioni di categoria di cui il manutentore intenda avvalersi. Le associazioni di categoria saranno all’uopo abilitate attraverso apposito profilo, con facoltà di acquisto dei titoli per conto dei manutentori loro assistiti. Il rapporto tra il manutentore e l’associazione di categoria sarà demandato a specifiche intese tra le parti”.
Si è inteso procedere ad emendare il primo periodo del comma 7 come segue: “A partire dal 1° gennaio 2019, l’acquisizione dei bollini da parte dei manutentori avviene in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale”.
L’articolo 18 (Formazione e informazione) stabilisce che la Regione promuove attività di formazione e aggiornamento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, di controllo, di ispezione e manutenzione degli impianti termici.
Gli ordini e i collegi professionali e le agenzie formative accreditate nel sistema formativo regionale, d’intesa con la Regione, organizzano periodicamente corsi di formazione e aggiornamento per le attività di certificazione energetica degli edifici, sulla base del programma definito in coerenza con l’allegato 1 del DPR n. 75/2013, contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici, erogabile anche mediante l’utilizzo di strumenti di formazione a distanza e per l’attività di controllo e ispezione degli impianti termici. Al fine di garantire un’applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015, i soggetti iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 2, comma 4, del DPR n. 75/2013, entro un anno dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore, con i contenuti minimi elencati nel modulo 1 e 2 del DPR.
Si è inteso emendare l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 18 così come di seguito: “Al fine di garantire un’applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015, i soggetti iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 2, comma 4, del DPR n. 75/2013, entro il 31 dicembre 2018 devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore, con contenuti minimi elencati nel modulo 1 e 2 del DPR n. 75/2013.
Il disegno di legge non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Si ringrazia l’assessore e la Commissione tutta per la proficua collaborazione e si rimette il provvedimento al Consiglio regionale.
Speaker : PRESIDENTE.
Grazie, Presidente Pentassuglia.
Ci sono interventi? Non ne vedo. Possiamo procedere all’articolato? Non ci sono emendamenti. Allora procediamo.
Articolo 1. Dobbiamo votare. Prego i consiglieri di votare. Presenti 36, votanti 31, favorevoli 31, astenuti 5.
È approvato.
Articolo 2. Stiamo votando.
Presenti 36, votanti 32, favorevoli 32, astenuti 4.
È approvato.
Articolo 3. Votiamo.
Presenti 39, votanti 32, favorevoli 32, 7 astenuti.
È approvato.
Ci sono dichiarazioni di voto? Colonna.
Speaker : COLONNA.
Solo per sottolineare, magari per un raccordo formale, che ulteriori passaggi della legge n. 36, in cui il richiamo è solo alle Province, debba essere inteso e anche esteso il riferimento alla Città metropolitana. Penso, per esempio, sempre l’articolo 2 della legge n. 36, nel secondo e terzo comma ovviamente il riferimento va pensato non solo alle Province, ma anche alla Città metropolitana. Solo questo.
Speaker : PRESIDENTE.
Barone.
Speaker : BARONE.
Ho soltanto due domande che vorrei porre all’assessore di riferimento, Mazzarano immagino. Volevamo sapere, dato che c’è stata una proroga, perché dal 1° gennaio 2018 sarebbero dovute avvenire queste certificazioni online, in maniera più immediata e, invece, è tutto slittato al 1° gennaio del 2019, i motivi di questo slittamento. La legge è del 5 dicembre del 2016. Quindi, tutto l’anno 2017 in pratica è andato un po’ a vuoto.
Volevamo comprendere un po’ i motivi e in più gli stessi motivi e la tempistica che hanno fatto slittare anche i corsi di formazione. Da oggi, in pratica, saranno 16 mesi per chi deve fare manutenzione, per chi deve fare i controlli di questi impianti. Volevamo comprendere queste tempistiche, i ritardi e se poi effettivamente sarà possibile, nel 2019, avere queste certificazioni online, quindi un po’ più rapide, se effettivamente questa semplificazione burocratica avrà seguito realmente.
Grazie.
Speaker : PRESIDENTE.
Più che dichiarazioni di voto, ci sono dei chiarimenti.
Assessore, prego.
Speaker : MAZZARANO, assessore allo sviluppo economico.
Come è stato detto nella relazione, il provvedimento serve a fare un po’ di chiarezza su procedure, tempi e, soprattutto, su quelle che sono le autorità competenti.
Noi ci troviamo, sostanzialmente, in una materia in cui su accertamento e ispezione degli impianti termici ogni territorio ha provato in passato a darsi una propria regolamentazione. Con queste modifiche, sostanzialmente, noi diamo l’indicazione ai soggetti di governo intermedio, quali Province e Città metropolitane, la funzione di accertamento e ispezione degli impianti termici, ovviamente ognuno per il proprio territorio di competenza, e consideriamo che le attività indicate, essendo strettamente connesse all’operatività del Catasto regionale e degli APE, cioè degli impianti tecnici, per il protrarsi delle attività di affidamento delle relative attività ad Enea, sono in corso di implementazione. Questo significa, sostanzialmente, che il periodo da cui scaturisce la nuova regolamentazione parte dal 1° gennaio 2019, sia per l’accertamento sia per l’acquisizione dei bollini da parte dei manutentori, che deve avvenire in modalità informatica.
Entro sedici mesi dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, ci deve essere, poi, l’istruzione dei corsi di formazione e di aggiornamento di dieci ore, con i contenuti minimi elencati nel Modulo 1 e nel Modulo 2 del DPR n. 75/2013. Ovviamente, sul protrarsi dei tempi, che mi pare fosse la domanda, il protrarsi dei tempi è stato dovuto semplicemente al fatto che nella fase precedente non c’è stata una disposizione normativa in materia che ci consentisse, sostanzialmente, di avere un interregno. Abbiamo deciso, così come prevedono le nuove norme nazionali, di partire dal primo gennaio del 2019, e anche i corsi di formazione non possono che fare riferimento a partire da quella data.
Speaker : COLONNA.
Il riferimento è solo la Provincia. Possiamo dire che è necessario un raccordo formale?
L’articolo 2, il richiamo alla Provincia, non è solo nel primo comma, nel momento in cui si individua come autorità competente anche la Città metropolitana, ma anche nel comma 2 e 3 il riferimento alla Provincia va esteso anche con riferimento alla Città metropolitana. Io non so se nel coordinamento formale questa cosa sia possibile.
Speaker : PRESIDENTE.
Non vedo richiamate né all’articolo 2 né all’articolo 3 né le province né le Città metropolitane. La platea dei soggetti è quella dell’articolo 1, riferiti alle aree metropolitane e alle Province. Nell’articolo di originario, però avendo modificato l’articolo 1 quello dovrebbe… ha disciplinato la platea degli enti… Se c’è bisogno di fare un raccordo formale lo faremo. Va bene. Ok.
Se non sarà sufficiente l’articolo 1 a disciplinare la platea dei soggetti tra Provincia e Città metropolitana si procederà a fare un chiarimento, però io penso che l’articolo 1 chiarisca, anche rispetto alla 36 quali sono i soggetti a cui si applica la nuova normativa, poi se c’è bisogno di fare un raccordo formale lo facciamo.
Una specificazione? Andiamo avanti.
Bene. Adesso credo che dovremmo votare l’intero articolato. Votiamo Presenti 38, votanti 30, favorevoli 30, astenuti 8.
È approvato.
C’è bisogno di urgenza, assessore? Non c’è bisogno di urgenza: fino al 2019 abbiamo tempo.
Sono in Aula gli alunni del liceo classico “Oriani” di Corato, impegnati in un progetto di alternanza scuola-lavoro presso l’Ufficio stampa del Consiglio regionale. Benvenuti e grazie per la vostra presenza.
Passiamo adesso al punto n. 3), sempre Presidente Pentassuglia relatore.
Speaker : PENTASSUGLIA, relatore.
Signor Presidente, colleghi consiglieri, il Consiglio regionale, con legge 29 maggio 2017, n. 15, ha approvato le modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26, “Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli”.
Tuttavia, il Ministero della giustizia, per il tramite del Servizio per le politiche infrastrutturali, Dipartimento affari regionali e autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’esame della legge regionale da presentare al Governo ha formulato alcune osservazioni in ordine all’articolo 4, comma 5, nella parte in cui non definisce in modo espresso i presupposti procedurali per l’esercizio del potere sostitutivo e le modalità della necessaria interlocuzione con i Comuni, in ossequio del principio di leale collaborazione posto dall’articolo 120 della Costituzione.
Tenuto conto che il rispetto di tale principio, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, sentenza 43/2004, è una condizione necessaria per l’esercizio legittimo del potere sostitutivo nel rapporto tra Regioni e Comuni, si propone il seguente disegno di legge di modifiche ed integrazioni dell’articolo 4, comma 5, della legge n. 15/2017.
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Si ringrazia per la proficua collaborazione l’assessore e la Commissione tutta e si rimette il provvedimento all’attenzione del Consiglio regionale.
Speaker : PRESIDENTE.
Ci sono interventi? No.
Adesso procediamo con calma, perché dovremmo inserire un emendamento che avete, credo, sui vostri banchi. Allora, procediamo. Votiamo l’articolo 1.
Presenti 36, votanti 36, favorevoli 36.
È approvato.
Adesso avete un emendamento. Avevamo concordato nella Conferenza dei Presidenti che questo emendamento sarebbe stato inserito al punto n. 1), che invece abbiamo rinviato. Di che si tratta? Avendo avviato la procedura prevista per arrivare il prossimo Consiglio all’elezione del Garante dei disabili, che ha già trovato, da parte della Commissione, l’indicazione della terna e quindi il prossimo Consiglio regionale è nelle condizioni di votare, si rende necessario, anche per il Garante dei disabili, così come già avviene per il Garante dei detenuti e per il Garante dei minori, consentire l’aspettativa non retribuita qualora venisse eletto un dipendente regionale, un dipendente pubblico. Quindi, quell’emendamento va nella direzione di estendere, anche al Garante dei disabili, la stessa normativa.
Lo inseriamo qui perché diventerebbe un disegno di legge che ha due modifiche a due leggi e quindi avrebbe anche una attinenza. Qualora l’emendamento fosse approvato, come io credo, questo comporterà la modifica al titolo e diventerà l’articolo 2.
Spero di essere stato chiaro. Votiamo l’emendamento a firma mia, che avete sui vostri banchi.
Procediamo al voto. Abbiamo votato tutti?
Presenti 35, votanti 33, favorevoli 33, 2 astenuti.
È approvato.
La modifica del titolo scaturisce dall’emendamento, non c’è bisogno di votarlo.
Votiamo l’intero articolato.
Presenti 35, votanti 35, favorevoli 35.
È approvato.
Non c’è bisogno di urgenza.
Adesso passiamo al punto n. 6).
La parola al Presidente Vizzino.
Speaker : VIZZINO.
Signor Presidente, colleghi consiglieri, il presente disegno di legge si prefigge l’obiettivo di recepire la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cosiddetto “collegato ambientale”, aggiornando quanto previsto dall’attuale articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38, disciplinante il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Il collegato ambientale alla legge di stabilità per il 2014 contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, difesa del suolo e risorse idriche e, sotto il profilo che interessa, gestione dei rifiuti e bonifiche. La disciplina sulla gestione dei rifiuti è modificata dal Capo VI (Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti), articoli da 24 a 50 della legge suddetta. Nello specifico, gli articoli 32, 34 e 35 riformano parzialmente la disciplina dedicata al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, cosiddetta “ecotassa”, dettata dalla legge n. 549/1995.
Il collegato ambientale ha, infatti, novellato sia l’articolo 205 del decreto legislativo n. 152/2006, cosiddetto “Testo unico ambientale” (TUA), sia i commi 24, 25, 27 e 40 dell’articolo 3 della legge n. 549/95 istitutiva dell’ecotassa. L’articolo 32 del collegato ambientale ha modificato l’articolo 205 riguardante “Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio”, disciplinante le misure per incrementare la raccolta differenziata. A far data dal termine di adeguamento, fissato in due anni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 221/2016, vale a dire dal 2 febbraio 2018, in ogni Comune deve essere assicurata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle percentuali minime di rifiuti prodotti previsto dal novellato comma 1 dell’articolo 205; la lettera b dell’articolo 32 del collegato ambientale ha sostituito integralmente il comma 3 dell’articolo 205 del TUA, prevedendo l’applicazione di un’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 dell’articolo 205, sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunta nei singoli comuni; in base al nuovo comma 3 bis dell’articolo 205, al fine di favorire la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, la misura dell’ecotassa è modulate in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della legge 549 del 1995. La finalità di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è perseguita dalla novella attraverso l’introduzione di un meccanismo che lega le tariffe dell’ecotassa alle percentuali di raccolta differenziata raggiunta dai singoli comuni, in base al quale la riduzione del tributo speciale è inversamente proporzionale al superamento del livello di raccolta differenziata rispetto alla normativa statale, e va da un minimo del 30 per cento a un massimo del 70 per cento, per cui la stessa dipende unicamente dalla percentuale di superamento degli obiettivi previsti dal comma 1 lettera a), b), e c) dell’articolo 205 non interessati dalla novella operata dalla legge 221 del 2015. Il comma 3 quater dell’articolo 32 del collegato ambientale prevede, altresì, che la Regione individui i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti ad inviare ai fini della certificazione della procedura di raccolta differenziata raggiunta, unitamente alle modalità, in caso di eventuale compensazione o conguaglio dei versamenti effettuati, in rapporto alle percentuali da applicare. Il comma 3 sexies del suddetto articolo affida all’ARPA e all’organismo di cui al comma 3 quater il compito di validare i dati raccolti e di trasmetterli alla Regione. L’ente regionale, ricevuti i dati già validati dall’ARPA, stabilirà annualmente il livello di raccolta differenziata relativo a ciascun Comune e a ciascun ATO, ai fini dell’applicazione del tributo. L’articolo 34 del collegato ambientale interviene sull’articolo 3 della Legge numero 549 del 1995 istitutiva dell’ecotassa, ed in particolare sui commi 24, 25 e 27, per cui il presupposto del tributo non è solo il deposito in discarica, ma anche il conferimento dei rifiuti solidi in impianti di incenerimento senza recupero energetico. Con la modifica del comma 27 della legge 549 del 1995, a cura del comma 2 dell’articolo 34 del collegato ambientale, viene invece variata la destinazione del gettito del tributo. La disciplina previgente stabiliva, infatti, che il 20 per cento del gettito, al netto di una quota del 10 per cento destinata alle Province. Quindi, complessivamente il 18 per cento confluisce in un fondo della Regione con finalità ambientali.
A seguito della novella, il gettito derivante dall’applicazione del tributo affluisce interamente in un apposito fondo della Regione, mantenendo l’analoga destinazione prevista nella versione del comma 27, antecedente alla novella. Questa previsione normativa ha trovato applicazione a decorrere dall’anno 2016.
L’articolo 35 del Collegato ambientale interviene anche sul comma 40 dell’articolo 3 della legge n. 549/1995, prevedendo che l’ecotassa, nella misura ridotta del 20 per cento, si applichi ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, già previsto in precedenza, aggiungendo anche gli impianti comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra, operazione classificata come D10 nell’allegato B, parte 4, del TUA.
Tanto premesso, con il presente disegno di legge “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero dei rifiuti solidi” si intende: recepire la novella nazionale aggiornando quanto previsto dall’attuale articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38, disciplinante il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; sottolineare, in armonia con la logica sposata dal legislatore nazionale, la valorizzazione dell’incremento della raccolta differenziata, ai fini della determinazione del tributo, come peraltro già espressamente previsto con la legge n. 38/2011; conformare i criteri di determinazione dell’ammontare del tributo alle disposizioni dettate dalla normativa nazionale utilizzando le tabelle contenute nel comma 3-bis dell’articolo 205 del decreto legislativo n. 152/2006, in luogo delle premialità-penalizzazioni e delle aliquote differenziate per percentuali di raccolta differenziata presenti nella previgente disciplina regionale; adeguare la disciplina regionale in materia di ecotassa dovuta per gli scarti di sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili alla sentenza della Corte costituzionale del 13 aprile 2017, n. 85.
Si ringrazia l’assessore competente e la Commissione tutta per la proficua collaborazione e si rimette il provvedimento al vaglio del Consiglio regionale.
Grazie.
Speaker : PRESIDENTE.
Ci sono interventi? Non ne vedo.
Adesso con calma, perché dobbiamo procedere a venticinque votazioni.
Articolo 1. Abaterusso non c’è, per cui potete votare tranquillamente. Non vogliono votare l’articolo 1! Era ad adiuvandum. Abbiamo votato tutti?
Presenti 32, votanti 25, favorevoli 25, 7 astenuti.
È approvato.
Articolo 2. Prego i consiglieri di venire in Aula e di votare.
Presenti 28, votanti 26, favorevoli 26, 2 astenuti.
È approvato.
Prima di procedere all’articolo 3 utilizzo un’informazione. Sul prossimo disegno di legge, il punto n. 8), l’agricoltura sociale, sono già pervenuti degli emendamenti. Se ci fossero degli altri, vi prego di presentarli subito in modo tale da fare un’unica fotocopia. Ce ne sono degli altri? I suoi li abbiamo già acquisiti. Va bene. Era solo un’informazione di servizio.
Adesso andiamo all’articolo 3. Votiamo.
Presenti 29, votanti 24, 5 astenuti.
È approvato.
Prego i consiglieri di prendere posto.
Articolo 4. Votiamo.
Presenti 34, votanti 26, favorevoli 26, 8 astenuti.
È approvato.
Articolo 5. Votiamo. Presenti 36, votanti 28, favorevoli 28, astenuti 8.
È approvato.
Articolo 6.
Votiamo.
Presenti 26, votanti 25, favorevoli 25, astenuti 1.
È approvato.
Articolo 7.
Votiamo.
Presenti 29, votanti 28, favorevoli 28, astenuti 1.
È approvato.
Articolo 8.
Presenti 34, votanti 26, favorevoli 26, astenuti 8.
È approvato.
Articolo 9.
Avremo ben altre occasioni per una dialettica politica. Andiamo avanti.
È un problema, lo so. I problemi con la matematica si possono risolvere.
Presenti 34, votanti 27, favorevoli 27, astenuti 7.
È approvato.
Articolo 10. Votiamo. Presenti 33, votanti 26, favorevoli 26, astenuti 7.
È approvato.
Articolo 11. Votiamo. Presenti 31, votanti 26, favorevoli 26, astenuti 5.
È approvato.
Articolo 12. Votiamo. Presenti 34, votanti 27, favorevoli 27, astenuti 7.
È approvato.
Articolo 13. Presenti 31, votanti 25, favorevoli 25, astenuti 6.
È approvato.
Articolo 14. Votiamo. Presenti 35, votanti 28, favorevoli 28, astenuti 7.
È approvato.
Articolo 15. Presenti 32, votanti 26, favorevoli 26, astenuti 6. È approvato.
Articolo 16. Votiamo. Presenti 31, votanti 24, favorevoli 24, astenuti 7.
È approvato.
Andiamo all’articolo 17. Votiamo.
Presenti 33, votanti 26, favorevoli 26, astenuti 7.
È approvato.
Articolo 18.
Assessore Piemontese, per favore, stia tranquillo. Venga a votare con noi qua, che ne abbiamo bisogno. Votiamo.
Presenti 32, votanti 26, favorevoli 26, astenuti 6.
È approvato.
Articolo 19. Votiamo.
Presenti 30, votanti 27, favorevoli 27, astenuti 3.
È approvato.
Articolo 20. Votiamo.
Presenti 35, votanti 28, favorevoli 28, astenuti 7.
È approvato.
Votiamo l’articolo 21.
Presenti 32, votanti 24, favorevoli 24, 8 astenuti.
È approvato.
Articolo 22. Votiamo.
Presenti 39, votanti 36, favorevoli 29, 7 contrari, 3 astenuti.
È approvato.
Articolo 23. Votiamo.
Presenti 31, votanti 27, favorevoli 27, 4 astenuti.
È approvato.
Articolo 24.
Presenti 33, votanti 28, favorevoli 28, 5 astenuti.
È approvato.
Ultimo articolo, articolo 25.
Presenti 36, votanti 29, favorevoli 29, 7 astenuti.
È approvato.
Dichiarazioni di voto? Prego, collega Zullo.
Speaker : ZULLO.
Presidente, colleghi, noi responsabilmente abbiamo mantenuto il numero legale. Abbiamo votato favorevolmente, voteremo favorevolmente, però non è uno spettacolo elegante vedere questa maggioranza disunita e vedere anche assessori che non partecipano al voto.
Un voto poteva compromettere anche la sussistenza, il mantenimento del numero legale.
Presidente, noi rassegniamo queste considerazioni alla sua attenzione. Speriamo che per il prossimo provvedimento ci sia il numero legale per proseguire, però non è bello e non è rispettoso per questa parte del Consiglio.
Comunque, voteremo favorevolmente.
Collega Colonna, prego.
Speaker : COLONNA.
Presidente, più che una dichiarazione di voto, è per riportare ad alta voce, a beneficio anche di chi ci ascolta, in particolare dei ragazzi del liceo di Foggia, che saluto, per esplicitare ad alta voce quello che la legge che stiamo per votare in via definitiva prevede.
Noi stiamo recependo, sostanzialmente, una riformulazione della materia relativa alla determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e in impianti anche di altra natura. Con questo recepimento, che è un atto, sostanzialmente, tecnico e dovuto, noi stiamo prendendo atto di quello che la legge nazionale ha previsto già dal 2015 con quella legge chiamata “collegato ambientale”, cioè finisce – questo deve essere chiaro – la stagione per cui la Puglia, con sforzi, anche notevoli, compiuti con il proprio bilancio autonomo, in tutti questi anni è andata incontro ai Comuni, quindi agli ambiti, differenziando le aliquote, differenziando la natura e la consistenza del tributo dovuto per esplicitare ogni tonnellata di rifiuto smaltito e conferito in discarica e non differenziato, quindi. Quella tariffa, quel tributo veniva graduato a seconda della percentuale di differenziazione.
Con questa legge, atto dovuto perché ce lo dice la legge nazionale del 2015, noi sostanzialmente andiamo a sancire che le aliquote sono fisse, il costo è già determinato per legge e si passa a un meccanismo di premialità, incentivazione alla raccolta differenziata che, però, parte – dall’anno prossimo – da una soglia minima indispensabile. La soglia minima da raggiungere è il 65 per cento. Al di sotto di questa soglia la misura del tributo è unica. Qual è la premialità? Percentuali di raccolta maggiori, di raccolta differenziata in eccedenza, in aumento, in superamento di quella soglia minima del 65 per cento di raccolta differenziata, possono determinare dei vantaggi ai Comuni e alle comunità, quindi ai cittadini, in termini di riduzione di questo tributo. Quindi, se c’è almeno un 10 per cento, faccio un esempio, in più rispetto al 65 per cento il tributo verrà ridotto del 40 per cento. Se si aumenta, rispetto al 65 per cento, quindi si arriva all’80 per cento di raccolta differenziata, il tributo verrà ridotto del 50 per cento, e così via.
Questo per dire che cosa? Che dobbiamo necessariamente tutti passare rapidamente – molte realtà lo hanno fatto, molti Comuni lo hanno fatto –, dobbiamo passare a una gestione efficiente di questa materia, cioè raccolta differenziata, recupero dei materiali e così via. È un passaggio ineludibile, perché non sarà più possibile andare incontro alle comunità prevedendo aliquote più basse. L’unico ultimo passaggio che ci è consentito è quello previsto nell’articolo 22, per quest’anno, per quest’anno, l’articolo 22, per cui si prevede che i Comuni che raggiungano certi obiettivi nel periodo settembre-ottobre- novembre del 2018 è possibile mantenere le vecchie aliquote del tributo per il conferimento in discarica; però, dopo questo passaggio, dopo quest’anno il dato sarà quello segnato da un obiettivo ineludibile di 65 per cento di raccolta differenziata. Quindi, lo sforzo deve essere collettivo; passare a un sistema che, vedo, prende piede sempre più, raccolta porta a porta, sistemi di recupero, centri di raccolta, insomma, va messo tutto a regime, perché, di fatto, da ora in poi, le aliquote saranno quelle rigidamente fissate a livello nazionale e che noi con questa legge andiamo ora a recepire.
Speaker : PRESIDENTE.
Blasi.
Speaker : BLASI.
Presidente, grazie. Per esplicitare quello che ho già votato durante l’articolato e che voterò a conclusione del voto finale su questo provvedimento, per correttezza nei confronti dell’Aula e, soprattutto, del mio Gruppo, nel senso che io mi asterrò rispetto al provvedimento, in quanto, se da una parte è vero che è un adeguamento alla normativa nazionale, dall’altra parte è vero che, anche le cose che diceva il collega Colonna un attimo fa, concretamente, nella realtà, non possono essere mantenute, dal momento che, gran parte dei nostri territori, dei territori della nostra regione, sono sprovvisti di impianti che chiudono il ciclo dei rifiuti, soprattutto per quanto riguarda la frazione organica. Ho già posto in sede di approvazione dell’ultimo bilancio questo tema, l’ho riposto quando, in sede di V Commissione, questo provvedimento è arrivato all’esame dei commissari e il mio voto di astensione vuole essere un ulteriore stimolo nei confronti del Governo regionale, primo, a mantenere l’impegno che avevamo preso in sede di approvazione del bilancio di una discussione monotematica sulla questione del ciclo integrato dei rifiuti e, secondo, affinché si prenda consapevolezza che questo balzello è assolutamente schizofrenico, dal momento che non mette nelle condizioni anche le comunità animate dalla migliore sensibilità ambientale e volutamente pronte a espletare tutte le necessarie attività per differenziare al massimo il rifiuto prodotto, che sono di fatto irresponsabili, dal momento che ai Comuni attiene solo la raccolta e il trasporto, della parte conclusiva del ciclo dei rifiuti, cioè della parte impiantistica.
Per queste ragioni – e non ne voglio aggiungere molte altre per non farla lunga – il mio voto sarà di astensione.
Speaker : PRESIDENTE.
Prego, collega Laricchia.
Speaker : LARICCHIA.
Grazie, Presidente.
Dichiariamo il nostro voto contrario proprio per quell’articolo 22, che citava il consigliere regionale Colonna, perché, pur riconoscendo che, d’altronde, si tratta esattamente di un adeguamento alla normativa nazionale e, quindi, si può fare ben poco, in realtà sappiamo bene che la storia di questa Regione, quando si affronta l’argomento citato nel nostro articolo 22 di questo disegno di legge, insegna che in realtà questa deroga non sarà annuale, ma di anno in anno si riprodurrà ciclicamente, andando proprio a eliminare quello che resta del principio di premialità legato all’ecotassa, perché purtroppo in realtà è proprio il collegato ambientale che ha ridotto di molto il significato di premialità legato all’ecotassa.
Grazie.
Speaker : PRESIDENTE.
Bene, credo che possiamo procedere al voto sull’intero articolato. Votiamo.
Presenti 42, votanti 38, favorevoli 32, contrari 6, astenuti 4.
È approvato.
Punto n. 8).
La parola all’assessore Pentassuglia. Al Presidente Pentassuglia. Non è un’offesa, è un augurio.
Speaker : PENTASSUGLIA.
Infatti non mi ero alzato, come avete visto. Stavo seduto per i fatti miei.
Speaker : PRESIDENTE.
Non ti preoccupare, Donato. Vai avanti.
Speaker : PENTASSUGLIA,relatore.
Signor Presidente, colleghi consiglieri, il testo unificato che si sottopone al vaglio del Consiglio regionale è il frutto di due provvedimenti, la proposta di legge a firma dei consiglieri Damascelli, Gatta, Marmo, Caroppo, Turco, Franzoso e il disegno di legge del Governo regionale, in ossequio a quanto condiviso e deliberato dal Consiglio regionale, che rinviò la proposta di legge in IV Commissione in considerazione delle novità introdotte dalla Conferenza delle Regioni con relativa nota del 27 dicembre 2017, per aggiornarla ed unificarla al disegno di legge del Governo.
I testi sono stati rivisti dal proponente, primo firmatario consigliere Damascelli unitamente alla struttura assessorile e allo stesso assessore e sono stati aggiornati nel nuovo testo unificato che consta di 14 articoli che, di fatto, non hanno cambiato né snaturato l’impianto precedente.
L’agricoltura sociale ricomprende un insieme di esperienze che affondano le loro radici in alcuni aspetti tradizionali dell’agricoltura come, per esempio, il suo carattere multifunzionale, il legame tra azienda agricola e famiglia rurale, per esaltarne il carattere sociale. Essa diventa quindi luogo per l’integrazione nell’agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione delle persone diversamente abili dal punto di vista psicofisico, dell’inserimento lavorativo e quindi l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati.
In un’accezione strettamente economica, l’agricoltura sociale è una delle diverse espressioni della multifunzionalità in agricoltura e costituisce per le aziende pugliesi una delle opportunità più interessanti per la diversificazione del reddito.
L’agricoltura sociale è una tradizione innovativa, perché rispetto ai tradizionali elementi di accoglienza e inclusione sociale, che già caratterizzavano l’attività agricola, oggi assistiamo ad una sostanziale differenza nell’approccio. Prima nell’agricoltura l’aspetto sociale era una risultante del mondo produttivo. Oggi l’aspetto sociale diventa obiettivo punto di partenza e non più uno dei risultati.
La novità consiste, quindi, nel fatto che, grazie alla definizione di un quadro normativo, le attività agricole che hanno un obiettivo sociale vengono realizzate in modo esplicito e consapevole in strutture che utilizzano processi produttivi agricoli e che sono riconosciuti dalla collettività come percorsi utili a rafforzare l’autonomia e il benessere delle persone socialmente più deboli. Si tratta di un approccio strutturato e finalizzato a rispondere alle richieste del mercato e a quelle della società civile per rileggere il ruolo multifunzionale dell’agricoltura anche attraverso l’orientamento dello sviluppo del territorio rurale, in una dimensione etica senza, però, naturalmente, inficiare le caratteristiche delle imprese.
Fino ad oggi abbiamo assistito ad approcci empirici mossi dalla sensibilità dei pionieri di questa forma di agricoltura, senza una vera definizione legislativa del termine e delle modalità per avviare queste attività, attività che, di fatto, si rivelano particolarmente complesse, in quanto l’agricoltura sociale richiede la collaborazione fattiva di più persone con bisogni, interessi e professionalità differenti. L’aspetto multidisciplinare è, infatti, intrinseco nell’agricoltura sociale, che comporta, nella sua messa in opera, conoscenze diversificate in ambiti apparentemente lontani, almeno dal punto di vista formativo. Per questo non possono venir meno le conoscenze del mondo agricolo, come non possono venir meno le conoscenze del mondo dell’assistenzialismo sociale. Solo dall’interazione, da un’intensa collaborazione e da una delicata modulazione delle esigenze di questi due mondi possono nascere progetti ben formulati e strutturati, in grado di portare ad ottimi risultati sul piano agricolo e sul piano sociale.
Si tratta, in definitiva, di un provvedimento estremamente utile per tutto il mondo dell’agricoltura, che si troverà finalmente a poter usufruire di uno strumento idoneo a riorganizzare l’intero settore, in modo tale da creare un circolo virtuoso che consentirà alle aziende coinvolte di sfruttare positivamente ogni opportunità raggiungibile, riprogrammando, così, il proprio futuro.
È un provvedimento che punta a dare un senso e una prospettiva all’utilizzo della risorsa agricola in quanto tale, ma contemporaneamente consente di perseguire al fine più alto e inclusivo, regolamentando per la prima volta l’agricoltura sociale vista come attività di reinserimento lavorativo e di cittadinanza per i soggetti svantaggiati, e come laboratorio per le giovani generazioni attraverso le fattorie sociali.
Il presente provvedimento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.
Si ringraziano tutti i componenti la Commissione, ed in particolar modo il consigliere Damascelli con la struttura assessorile, per il lavoro il lavoro di ricomposizione del testo unificato, che si rimette alla valutazione del Consiglio regionale.
Speaker : PRESIDENTE.
Grazie Presidente Donato Pentassuglia. E adesso Damascelli.
Speaker : DAMASCELLI.
Molto brevemente. Grazie, Presidente.
Quindi, dopo aver riesaminato con anche la struttura dell’Assessorato all’Agricoltura. Voglio ringraziare sia la struttura legislativa del Consiglio regionale, con cui c’è stato un primo approccio e con cui abbiamo steso insieme la legge, poi anche la struttura dell’Assessorato all’Agricoltura. C’è stato un successivo confronto, per la definizione di questa legge, di questa proposta di legge, con i corpi intermedi, le organizzazioni e le associazioni sia del mondo agricolo e sia del terzo settore, e del mondo della cooperazione perché nelle audizioni che abbiamo fatto in Quarta Commissione abbiamo ascoltato e recepito le istanze di tutti, quindi emendamenti su emendamenti, confronti su confronti. Due volte approvato dalla Commissione Agricoltura, due volte approvato dalla Commissione Terza, Sanità e Welfare, il testo di legge oggi, finalmente, approda definitivamente in Aula, con ulteriori cinque emendamenti, soltanto tecnici, per raffinare ulteriormente il provvedimento.
Quindi, c’è stata un’intesa, una collaborazione, una sinergia da parte di tutti, sia dell’Assessorato regionale sia della Commissione e sia degli uffici del Consiglio, che ringrazio, perché, finalmente, oggi potremo discutere e, spero, anche approvare una proposta di legge molto innovativa, soprattutto per una regione agricola così importante, dal punto di vista dell’agricoltura in Puglia, che dà la possibilità alle aziende agricole di diversificare le loro attività, e alle persone diversamente abili di poter iniziare delle terapie riabilitative da un punto di vista psicofisico, a dei soggetti svantaggiati di essere inclusi in un percorso di inclusione lavorativa e anche, quindi, agli Enti pubblici di prevedere delle forme di sostegno all’agricoltura sociale attraverso anche, per esempio, la previsione di criteri di premialità rispetto alle gare che le Istituzioni pubbliche possono svolgere, quindi Comuni per le mense scolastiche e mense ospedaliere, nell’attribuzione di punteggi superiori qualora vi siano prodotti rivenienti da fattorie sociali, così come i Comuni possono prevedere, anche nell’alienazione e nella locazione dei terreni pubblici agricoli, dei criteri di premialità e, nelle aree destinate al commercio, degli strumenti di valorizzazione.
È una legge che consente anche di interagire con il mondo della scuola, perché potranno essere svolti anche dei progetti di educazione ambientale e di educazione alimentare. Ecco che l’agricoltura dimostra di essere una tradizione innovativa, dal carattere multidisciplinare, che attraverso il contatto rigenerante con la terra consente, appunto, di sviluppare abilità e capacità.
Questo è in sintesi il cuore della proposta di legge che, dopo tanti confronti e tanto lavoro, oggi arriva in Aula. Ci sono anche ulteriori cinque emendamenti che dovremmo approvare per rendere il testo, spero, istituzionalmente ineccepibile, affinché poi non possa subire eventuali provvedimenti da parte del Governo centrale.
Grazie.
Speaker : PRESIDENTE.
Ci sono altri iscritti? Allora la parola all’assessore Di Gioia.
Speaker : DI GIOIA, assessore all’agricoltura.
Grazie, Presidente.
Per me è un giorno importante, perché portiamo a termine uno dei lavori di maggior pregio dell’attività non solo dell’assessorato ma, in questo caso, anche delle Commissioni.
Uno degli obiettivi che ci siamo posti dal primo momento in sede di gestione del Piano rurale e anche, comunque, di assessorato è stato quello di contribuire a diversificare il reddito agricolo, che è uno dei temi sui quali ci interroghiamo e sui quali ci cimentiamo con grande attenzione. La diversificazione del reddito agricolo consente agli agricoltori in campo di avere maggiore disponibilità di reddito, in un momento in cui c’è un’oggettiva difficoltà di remunerare in maniera adeguata il lavoro in campo. In questo caso particolare, oltre alla diversificazione del reddito agricolo, che contribuisce a dare opportunità di reddito, c’è anche il valore sociale di una legge che si interseca perfettamente con le politiche di reinserimento, di recupero e quindi con tutte quelle attività che sono già nella disponibilità della Regione e che oggi vanno ad intrecciarsi con il sistema agricolo, che di per sé è un mondo talmente ricco e poliedrico da poter consentire anche una specifica valorizzazione.
Penso, ad esempio, a tutte quelle attività per i bambini che si potranno porre in essere e in campo, al reinserimento anche sociale delle persone svantaggiate, non ultime i carcerati.
Per quanto riguarda il lavoro svolto, devo dire che il connubio tra le impostazioni che hanno avuto i consiglieri firmatari e l’ottimo lavoro svolto dalla struttura dirigenziale e i nostri funzionari, che sulla materia si sono applicati, ci restituisce un ottimo prodotto.
Grazie.
Speaker : PRESIDENTE.
Passiamo all’articolato.
Cominciamo con l’articolo 1. Votiamo.
Prego i consiglieri di prendere posto e di votare. Abbiamo votato tutti?
Presenti 32, votanti 32, favorevoli 32.
È approvato.
Aggiungete anche il voto favorevole del Vicepresidente Gatta.
Andiamo all’articolo 2. C’è un primo emendamento di pagina 1, a firma Damascelli: “Sostituire la lettera b) con la seguente”. Possiamo votare.
Presenti 38, votanti 38, favorevoli 38.
È approvato.
Sempre sull’articolo 2, il secondo emendamento, sempre a firma Damascelli, con il parere favorevole del Governo, mi sottolinea l’assessore Di Gioia. Votiamo.
Presenti 34, votanti 34, favorevoli 34.
È approvato.
Sempre all’articolo 2, il terzo emendamento: “Eliminare il comma 4”.
Il consigliere Damascelli chiede la parola.
Speaker : DAMASCELLI.
Abbiamo concordato con la struttura un subemendamento. Quindi, anziché eliminare tutto il comma 4, lasciamo le parole “le fattorie sociali sono titolate ad iscriversi nell’elenco di cui all’articolo 3, anche nelle forme giuridiche associate”. Punto.
Le altre parole da “quali cooperative agricole” sino a “consorzi e cooperative”, quindi fino alla fine del comma, sono cancellate. Questo è il subemendamento.
Speaker : PRESIDENTE.
Se lo formalizzi...
Speaker : DAMASCELLI.
Sì.
Speaker : PRESIDENTE.
Intanto mi pare abbastanza chiaro. Lo formalizzi e lo votiamo.
Il comma 4 si ferma a “forme giuridiche associate”. Votiamo il subemendamento.
Presenti 36, votanti 36, favorevoli 36.
È approvato.
L’emendamento, ovviamente, è superato.
Adesso, sempre all’articolo 2, punto 4: “Sostituire il comma 6 con il seguente testo”.
Ci sono problemi? No. Votiamo.
Presenti 35, votanti 35, favorevoli 35.
È approvato.
Votiamo, adesso, l’articolo 2, così come è stato emendato.
Presenti 31, votanti 31, favorevoli 31.
È approvato.
Votiamo l’articolo 3. Presenti 33, votanti 33, favorevoli 33.
È approvato.
Passiamo all’articolo 4. Votiamo. Presenti 36, votanti 36, favorevoli 36.
È approvato.
Votiamo l’articolo 5. Presenti 30, votanti 30, favorevoli 30.
È approvato.
Passiamo adesso all’articolo 6. Votiamo l’articolo 6. Presenti 33, votanti 33, favorevoli 33.
È approvato.
Passiamo all’articolo 7. Votiamo. Presenti 32, votanti 32, favorevoli 32.
È approvato.
Andiamo all’articolo 8. Presenti 29, votanti 29, favorevoli 29.
È approvato.
Articolo 9.
Presenti 35, votanti 35, favorevoli 35.
È approvato.
Andiamo all’articolo 10. Votiamo.
Presenti 33, votanti 33, favorevoli 33.
È approvato.
Articolo 11.
Presenti 33, votanti 33, favorevoli 33.
È approvato.
Articolo 12.
Presenti 34, votanti 34, favorevoli 34.
È approvato.
Articolo 13. Votiamo.
Presenti 34, votanti 34, favorevoli 34.
È approvato.
Articolo 14.
C’è l’ultimo emendamento, a pagina 5, a firma Damascelli. Votiamo. Collega Turco, il Governo è favorevole. Va bene, accordato.
Presenti 33, votanti 33, favorevoli 33.
È approvato.
Gli emendamenti sono finiti e sono finite pure le norme. Dichiarazioni di voto?
Dobbiamo votare l’articolo 14. È vero, scusate.
Votiamo l’articolo 14.
Presenti 31, votanti 31, favorevoli 31.
È approvato.
Dichiarazioni di voto? Non ce ne sono.
Votiamo l’intero articolato.
Presenti 34, votanti 34, favorevoli 34.
È approvato.
C’è bisogno dell’urgenza? Votiamo l’urgenza per alzata di mano.
Noi ci fermiamo qui, come dissi un po’ di tempo fa ai miei compagni. Che è successo? Abbiamo finito. Abbiamo concordato nella Conferenza dei Presidenti che qui ci fermiamo. L’abbiamo convenuto nella Conferenza dei Presidenti all’unanimità. Era presente anche il vostro Capogruppo Casili.
Il Consiglio è aggiornato al 27.
Scusate, la Conferenza dei Presidenti ha un senso, altrimenti è inutile che la convoco. Ci fermiamo al punto n. 8). Punto.
Sulla mozione non ho notizie. Scusate, sulla mozione avevamo concordato di dare… Siccome sapete che ci vuole l’unanimità nella Conferenza dei Presidenti per portarla all’ordine del giorno, avevo dato mandato al Capogruppo di verificare se c’era l’unanimità. Non è arrivato nulla su questo tavolo. Ho immaginato che non ci fosse la percorribilità politica. Se, invece, c’è, io non ho nessun problema. C’è dove? La carta dove sta? È firmata?
La seduta è tolta, come dicono i giuristi.
Il Consiglio è aggiornato al 27. Il 20 ci sono dei problemi, degli impedimenti. Ci sono gli alunni del liceo classico, credo, che hanno posto delle domande al Presidente, all’assessore al lavoro.
Speaker : EMILIANO, Presidente della Giunta regionale.
Volevo dare il benvenuto